Conformemente all’articolo 50c OAMal, il presupposto fondamentale per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo l’articolo 22 LPPsi.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione presuppone il conseguimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto federale o estero.
L’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione deve essere richiesta presso il Cantone.
Anche l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è rilasciata dai Cantoni e non è automatica. Gli indirizzi dei servizi cantonali competenti sono disponibili a questa pagina della CDS: Soins de santé: Admission des fournisseurs de prestations ambulatoires à l’AOS (gdk-cds.ch) (disponibile solamente in tedesco e francese, alla voce «Personnes de contact et informations des cantons sur l’admission des fournisseurs de prestations»)