Le modifiche in vigore dal 1° luglio 2022 riguardano soltanto l’AOMS (cioè l’assicurazione di base) secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), mentre non riguardano le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
A tali assicurazioni non si applicano le disposizioni della LAMal e delle relative ordinanze esecutive (OAMal, OPre) e pertanto sono libere nella definizione delle proprie prestazioni.
Una persona assicurata può rinunciare a prestazioni assicurative (art. 23 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA). La rinuncia a prestazioni secondo la LPGA si riferisce al rapporto tra la persona assicurata e l’assicurazione. Una persona assicurata secondo la LAMal ha dunque la possibilità di rinunciare espressamente al rimborso di una prestazione coperta dalla LAMal nei confronti della sua assicurazione malattie. Una rinuncia non rende irrilevante la protezione tariffale secondo la LAMal e non esclude il fornitore di prestazioni del caso dall’attività a carico dell’AOMS.
In linea di principio vi è anche la possibilità che le assicurazioni complementari secondo la LCA rimborsino prestazioni di psicoterapia praticata da psicologi che non rientrano tra i fornitori di prestazioni LAMal (ricusa). Il fatto che la prestazione sia fornita con o senza delega o prescrizione medica non è determinante. Se un fornitore di prestazioni desidera fornire prestazioni coperte dalla LAMal al di fuori di essa, può dichiarare la propria ricusa all’organo designato dal governo cantonale, comunicando che non intende esercitare come fornitore di prestazioni LAMal. In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della suddetta legge. Se l’assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa (art. 44 cpv. 2 LAMal). Va rammentato che un fornitore di prestazioni non può decidere caso per caso se intende o no essere un fornitore di prestazioni LAMal a carico dell’AOMS. Fintanto che esercita nell’ambito di prestazioni della LAMal (e che quindi non ha presentato una ricusa) e adempie le condizioni imposte da suddetta legge, le prestazioni obbligatorie nell’ambito della LAMal devono essere fatturate secondo le tariffe corrispondenti.
Gli psicologi psicoterapeuti autorizzati in qualità di fornitori di prestazioni LAMal possono fornire anche prestazioni non coperte da questa legge (p. es. sostegno psicologico per problemi quotidiani o a circostanze difficili che non hanno lo statuto di malattia). Tali prestazioni possono essere coperte anche da assicurazioni complementari.