No. In linea di massima, il principio EAE si applica a tutti gli interventi rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Ciò significa che ogni intervento deve essere efficace, appropriato ed economico. Se l’efficacia e l’appropriatezza dell’esecuzione ambulatoriale e di quella stazionaria sono equivalenti, diversi costi del trattamento possono essere presi in considerazione per quanto riguarda il criterio del rapporto costo-efficacia. A tal fine il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura (art. 56 cpv. 1 LAMal). Tutti gli interventi idonei dovrebbero quindi essere eseguiti di principio in ambito ambulatoriale, indipendentemente dal fatto che siano o meno elencati nell’Allegato 1a dell’OPre.
In linea di massima, spetta agli assicuratori verificare nel singolo caso se i requisiti EAE sono soddisfatti e, se del caso, rifiutare l’assunzione dei costi. I soggetti che sostengono i costi hanno quindi la possibilità di rifiutare l’assunzione dei costi dei trattamenti stazionari nel singolo caso, se non li ritengono appropriati ed economici.
L’assicurato ha il diritto di adire le vie legali.