No. I requisiti fondamentali per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS sono un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo l’articolo 22 LPPsi (per la quale è richiesto un titolo federale di perfezionamento o un titolo di perfezionamento estero in psicoterapia riconosciuto a livello federale) e almeno tre anni di esperienza clinica in psicoterapia).
Coloro che, secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 capoverso 3 LPPsi, non possedevano una formazione corrispondente a un titolo federale di perfezionamento, non sono autorizzate all’esercizio della professione a carico all’AOMS.
Tuttavia, prima dell’entrata in vigore della LPPsi molte di queste persone erano in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. Pertanto, possono continuare a esercitare nel proprio Cantone senza restrizioni e sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della LPPsi. Le loro prestazioni non sono però rimunerate dall’AOMS.