La psicoterapia delegata rientrava in un accordo transitorio stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 V 46 del 24 marzo 1981) che ha permesso che la psicoterapia fornita da un professionista non medico fosse rimunerata come prestazione medica.
A partire dal 1° luglio 2022, gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS quali fornitori di prestazioni che esercitano previa prescrizione di un medico e potranno fornire le loro prestazioni sotto la propria responsabilità.
La disposizione transitoria dell’OPre prevedeva che le prestazioni di psicoterapia delegata potessero essere rimunerate per sei mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Le regole del sistema TARMED per l’attività delegata sono rimaste valide fino a tale data. Ciò doveva consentire di adottare le opportune misure organizzative.
Informazioni in merito alle condizioni d’impiego, allo sfruttamento di uno studio medico comune ecc. sono disponibili alla pagina Fornitori di prestazioni (admin.ch).