Il nuovo disciplinamento riguarda soltanto l’AOMS (cioè l’assicurazione di base) secondo la LAMal e non ha alcun impatto sulle competenze professionali degli psicoterapeuti o su altre basi legali.
Alcuni aspetti che rimangono inalterati sono i seguenti.
La maggior parte delle assicurazioni d’indennità giornaliera continua a esigere che i certificati di incapacità al lavoro siano rilasciati da medici.
È la LPPsi (e non la legislazione relativa all’assicurazione malattie) a regolare l’esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni psicologiche, gli obblighi professionali nonché la formazione e il perfezionamento.
L’articolo 28 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) stabilisce che l’incapacità lavorativa dev’essere comprovata con un certificato medico.
Le legge o i regolamenti cantonali relativi alle dispense dalla scuola restano inalterati.
Anche il ricovero a scopo di assistenza non ha alcun legame con l’assicurazione malattie. Secondo il Codice civile svizzero (CC), è l’autorità di protezione degli adulti ad essere competente in materia. Secondo l’articolo 429 CC, i Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale.