Answer
Gli aggiornamenti non soggetti all’obbligo di riconoscimento assolti all’estero possono essere computati ai fini dell’aggiornamento obbligatorio se soddisfano i requisiti stabiliti nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione:
- ripetizione di contenuti della formazione di base in radioprotezione;
- aggiornamento delle conoscenze in materia di radioprotezione sulla base di nuovi sviluppi;
- messa in pratica di conoscenze acquisite in azienda o di provvedimenti in seguito a eventi e incidenti.
Di conseguenza, devono essere proposti temi rilevanti per le attività permesse in Svizzera, come per esempio tecniche di regolazione o qualità dell’immagine. Temi come per esempio le basi legali estere, modifiche del piano di radioprotezione o modifiche dei compiti del responsabile della radioprotezione e dell’incaricato della radioprotezione non sono rilevanti per le attività permesse in Svizzera e, pertanto, non possono essere riconosciuti.