Per i casi di effetti collaterali gravi di una vaccinazione raccomandata dalle autorità è previsto un sistema di indennizzo da parte dello Stato nella legge sulle epidemie. Tuttavia, l’indennizzo è concesso soltanto se il danno non è coperto altrimenti («responsabilità sussidiaria»). Ciò significa che una persona danneggiata ha diritto a un indennizzo soltanto se il danno non è già coperto dal fabbricante del vaccino (responsabilità civile del produttore), dalla persona che ha somministrato il vaccino (responsabilità del medico) o da un’assicurazione (sociale o privata).
L’indennizzo corrisposto dalla Confederazione serve ad attenuare le conseguente per le persone danneggiate qualora la responsabilità non sia imputabile a terzi (p. es. persona che somministra il vaccino, fabbricante). Il diritto a questo indennizzo da parte della Confederazione è di norma valutato caso per caso.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Internet Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni.
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