Dapprima occorre verificare se il contratto di lavoro prevede un obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. La valutazione concreta di una continuazione del pagamento dello stipendio avviene tra voi e il vostro datore di lavoro. In caso di controversia dovrebbe probabilmente decidere un tribunale.
L’obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio è dato in due casi:
- Se siete stati inviati per lavoro in uno Stato o una regione con una variante preoccupante dal vostro datore di lavoro e al vostro rientro in Svizzera dovete mettervi in quarantena.;
- Se nonostante la quarantena potete continuare a lavorare in telelavoro da casa.
Se a causa della quarantena per chi entra in Svizzera non potete lavorare e non ricevete lo stipendio dal vostro datore di lavoro, vale quanto segue:
- Avete diritto a un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se avete dovuto mettervi in quarantena senza colpa. Senza colpa significa che al momento della vostra partenza la destinazione del vostro viaggio non figurava nell’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante e non potevate nemmeno sapere, sulla base di un annuncio ufficiale, che vi sarebbe stata inserita durante il vostro viaggio.;
- Non avete diritto ad alcuna indennità se invece al momento della vostra partenza la destinazione del vostro viaggio figurava già nell’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante.
Il versamento dell’indennità per perdita di guadagno dovuta alla pandemia di coronavirus avviene tramite le casse di compensazione AVS. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet del Centro d’informazione AVS/AI e sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS.