Se si verificano danni finanziari come conseguenza di una vaccinazione, per esempio in caso di incapacità lavorativa di lunga durata o permanente, potrebbe conseguirne una responsabilità civile.
Anche ai vaccini anti-COVID-19 si applicano le consuete regole sulla responsabilità; in caso di danni dovuti a vaccinazioni possono essere tenuti a rispondere il fabbricante di vaccini (a), la persona che ha eseguito la vaccinazione o l’ospedale (b) nonché sussidiariamente la Confederazione (c):
a) Responsabilità del fabbricante di vaccini secondo la legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti («responsabilità del prodotto »)
In virtù della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944) il fabbricante di vaccini risponde se il vaccino è difettoso, perché p. es. presenta un difetto di progettazione o di fabbricazione, e l’uso corretto del vaccino causa un danno alla persona. La responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.
b) Responsabilità della persona che esegue la vaccinazione secondo le norme sul mandato («responsabilità del medico»)
La responsabilità del medico nello studio privato o nell’ospedale privato è giudicata secondo il Codice delle obbligazioni, in particolare secondo le disposizioni sul mandato (in un ospedale pubblico vigono requisiti analoghi, ma la responsabilità si basa sul diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato). Analogamente ai medici, anche i farmacisti che eseguono una vaccinazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza (cfr. art. 26 cpv. 1 della legge sugli agenti terapeutici [LATer; RS 812.21]).
Per la vaccinazione anti-COVID-19 valgono le stesse regole sull’informazione del paziente come per tutte le altre vaccinazioni. L’informazione deve permettere al paziente di acconsentire alla vaccinazione essendo a conoscenza della situazione. L’obbligo di diligenza impone di informare il paziente sul tipo di vaccinazione e sui suoi rischi. A tal fine occorre tenere conto delle informazioni accessibili: le informazioni del fabbricante, segnatamente gli aspetti rilevanti dell’informazione professionale, le eventuali raccomandazioni delle autorità e delle associazioni professionali, nonché i risultati di studi scientifici e tecnici. L’informazione comprende quindi sia i rischi frequenti, sia quelli rari, se questi sono noti e possono avere conseguenze gravi . Inoltre occorre ricordare al paziente che al momento non sono ancora noti tutti i rischi (p. es. eventuali danni a lungo termine). L’obbligo di diligenza comprende anche la corretta somministrazione della vaccinazione (tra cui disinfezione, somministrazione vera e propria, dosaggio e manipolazione del vaccino). Soltanto se è stato violato l’obbligo di diligenza e sono soddisfatte le altre condizioni in materia di responsabilità (segnatamente nel rapporto contrattuale: violazione contrattuale, nesso causale adeguato, colpa e, per la responsabilità dello Stato: illiceità e nesso causale adeguato), il servizio o la persona che ha eseguito la vaccinazione può essere ritenuto responsabile. In ultima analisi, spetta alle autorità e ai tribunali cantonali decidere se e in quale misura possa sussistere nel singolo caso una violazione dell’obbligo di diligenza tale da fondare una responsabilità.
c) Indennizzo e riparazione morale della Confederazione per danni dovuti a vaccinazioni (cd. responsabilità sussidiaria)
Se la responsabilità non ricade né sul fabbricante di vaccini, né sulla persona che ha eseguito la vaccinazione e se le conseguenze del danno dovuto alla vaccinazione non sono coperte o sono coperte solo in parte dalle assicurazioni sociali e private, nel caso di vaccinazioni ordinate o raccomandate dalle autorità trova applicazione un sistema di indennizzo in virtù di una legge specifica (cd. responsabilità sussidiaria).
Sussiste un danno dovuto alla vaccinazione che potrebbe di principio rientrare nella responsabilità sussidiaria della Confederazione quando la persona vaccinata subisce gravi danni alla salute di lunga durata o permanenti che provocano un danno (ovvero una riduzione del patrimonio) alla persona vaccinata. Gli usuali effetti collaterali (come per esempio rossori, gonfiori e protuberanze al punto d’inoculazione, mal di testa, dolori muscolari e lieve febbre) che potrebbero generare spese per l’acquisto di medicamenti o per una consultazione medica non rientrano nella definizione di «danni dovuti alla vaccinazione» riportata sopra.
Secondo gli articoli 64 e segg. della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), in caso di danni dovuti a vaccinazioni la Confederazione, dopo aver esaminato il singolo caso, corrisponde un indennizzo o una riparazione morale. In caso di indennizzo, le spese sostenute dalla persona danneggiata e non coperte da terzi sono assunte dallo Stato (p. es. spese mediche e per le terapie, spese per aiuti domestici ecc.). La riparazione morale consiste in una sorta di risarcimento per i danni morali subiti dalla persona a causa della vaccinazione (danni immateriali). La riparazione morale è limitata ai danni gravi e ammonta al massimo a 70 000 franchi.
L’UFSP pubblica raccomandazioni di vaccinazione e direttive per la lotta alle malattie trasmissibili (art. 20 cpv. 1 e art. 9 cpv. 3 LEp). Il fatto che l’UFSP elabori e pubblichi raccomandazioni di vaccinazione in collaborazione con la commissione di esperti CFV non fonda tuttavia una responsabilità dell’UFSP o della CFV, perché i medici non sono tenuti a seguire queste raccomandazioni e direttive. La decisione di vaccinare o meno nel singolo caso spetta quindi sempre alle persone interessate insieme alla persona che esegue la vaccinazione. Manca pertanto la causalità o il nesso causale tra la raccomandazione e il danno. È fatto salvo un indennizzo da parte della Confederazione (la cd. responsabilità sussidiaria descritta sopra).
Cfr. nello specifico Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni