Answer
In alcuni istituti sono previste lunghe pause, quando il lavoro si concentra soprattutto all’inizio della mattina e alla fine della giornata. Queste pause sono difficilmente conciliabili con la vita privata, tuttavia sono conformi alla legge sul lavoro (LL), purché il lavoro diurno di ciascun lavoratore sia compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e il lavoro straordinario (art. 10 cpv. 3 LL). Questa durata può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, purché sia garantito, nella media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno dodici ore consecutive e il riposo giornaliero fra due periodi d’impiego sia di almeno otto ore consecutive (art. 5 OLL 2).