Il primo periodo di cinque anni è iniziato il 1° gennaio 2018 con l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla radioprotezione. Ciò vale per tutti coloro che possono dimostrare un’istruzione o una formazione in radioprotezione anteriore a tale data, i quali di conseguenza sono soggetti all’obbligo di aggiornamento. Pertanto, le persone di cui sopra devono aver assolto un aggiornamento entro il 1° gennaio 2023.
Coloro che invece hanno concluso la propria formazione dopo il 1° gennaio 2018 o sono in grado di dimostrare di aver assolto una formazione supplementare in radioprotezione dopo tale data (p. es. tecniche radiografiche convenzionali estese), hanno la possibilità di adempiere l’obbligo di aggiornamento in radioprotezione entro cinque anni dalla data della formazione o entro il periodo di cinque anni successivo (2018–2022, 2023–2027). La scelta della variante applicata in azienda (data della formazione o periodo di cinque anni) spetta al perito in radioprotezione e deve essere indicata nel piano di formazione e aggiornamento.
Qui sotto è disponibile il modello «Piano di formazione e aggiornamento in radioprotezione per la radiologia in studio medico», scaricabile in formato PDF.